Art. 10.

      1. A decorrere dall'anno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.
      2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.